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Sostenze che riducono l'ozono: nuove formalità
Data: 27/07/2010

 

In base a tale Regolamento, sono in linea di principio vietate l’esportazione e l’importazione da/nell'UE:

  1. delle “sostanze controllate” (le quali sono elencate nell’allegato I del Regolamento), siano esse sole o in miscela, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate e ricomprensive dei loro isomeri  (ossia dei composti che, pur avendo la stessa formula molecolare, differiscono in quella di struttura),
  2. di “prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze controllate” (come tali intendendosi tutti quei prodotti e quelle apparecchiature che non funzionano senza dette sostanze, fatta eccezione per quelli usati per la loro produzione, trattamento, recupero, riciclo, rigenerazione o distruzione).

Con la Comunicazione (2010/C 107/12), la Commissione europea precisa che le imprese che intendono effettuare la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e di analisi devono richiedere un'autorizzazione preventiva, mentre quelle che intendono semplicemente importare/esportare tali sostanze nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2011 dovranno richiede il rilascio di una licenza (in caso di import) o di un’autorizzazione (in caso di export) alla Commissione (salvo nei casi di transito, stoccaggio temporaneo, regime di deposito doganale o zona franca di cui al regolamento (CE) n. 450/2008 e fatta eccezione per l'importazione o l'esportazione di dibromodifluorometano). La durata massima della licenza/autorizzazione export emessa dalla Commissione è di 45 giorni.

I prodotti o sostanze interessati dall’obbligo di licenza import/autorizzazione all’export sono in particolare i seguenti:

  • Gruppo I: CFC 11, 12, 113, 114 o 115
  • Gruppo II: altri clorofluorocarburi completamente alogenati
  • Gruppo III: halon 1211, 1301 o 2402
  • Gruppo IV: tetracloruro di carbonio
  • Gruppo V: 1,1,1-tricloroetano
  • Gruppo VI: bromuro di metile
  • Gruppo VII: idrobromofluorocarburi
  • Gruppo VIII: idroclorofluorocarburi
  • Gruppo IX: bromoclorometano
  • Dibromodifluorometano (halon-1202)

L’obbligo di procurarsi una licenza vale anche per coloro che intendono richiedere per il 2011 una quota delle sostanze sopra elencate per usi di laboratorio e di analisi.

In tal caso, la procedura di richiesta è la stessa di quella indicata per l'import/export di sostanze controllate.

 

Fonte: DD Customs Law