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Il Ministero delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate, accogliendo le istanze delle associazioni di categoria, hanno deciso di far slittare la scadenza del 31 agosto entro cui si sarebbero dovute inviare le comunicazioni relative alle operazioni rilevanti ai fini Iva effettuate nel mese di luglio con operatori residenti nei paradisi fiscali; manca ancora, tuttavia, un provvediemento formale in tal senso.
Ad oggi la disciplina di questo nuovo adempimento non è affatto chiara: manca una lista precisa dei Paesi sotto controllo, manca l’esatta definizione delle operazioni da comunicare; conseguentemente non sono ancora disponibili sul mercato i software che permettono di estrapolare dalle contabilità i dati necessari.
Si ricorda che il modello andra' presentato in modalita' telematica, dovra' essere compilato da tutti gli operatori economici che effettuano almeno un'operazione con Paesi black-list, e deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui si riferiscono le operazioni economiche.
L’obbligo in questione, introdotto dall’art. 1, comma 1 del d.l. 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, in l. 73 del 22 maggio 2010), graverà a a carico di coloro che effettuano, con soggetti passivi IVA localizzati nei suddetti Paesi o territori a fiscalità privilegiata, una delle seguenti operazioni:
- cessioni di beni;
- acquisti di beni;
- prestazioni di servizi (sia fornite che ricevute).
Con provvedimento prot. N. 2010/ 85352 del Direttore dell'Agenzia dell’Entrate del 28 maggio 2010, viene ora approvato e reso disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate il modello (completo di relative istruzioni per la compilazione), con cui dovrà avvenire la suddetta comunicazione, il quale andrà presentato con la seguente periodicità:
- trimestrale: per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro (lo stesso vale per coloro che hanno avviato l'attività da meno di quattro trimestri);
- mensile: per i soggetti che non rientrano nelle condizioni di cui al punto precedente.
ELENCO DEI PAESI BLACK LIST
Per l'individuazione dei "Paesi black list" il decreto attuativo del 30 marzo 2010, di cui sopra, rimanda ai DM 4 maggio 1999 e 21 novembre 2001, senza prevedere alcuna esclusione, né soggettiva, né legata alla tipologia di attività esercitata; per cui è sufficiente che uno Stato o territorio sia ricompreso in una delle due "black lists" per determinare l'obbligo della comunicazione dei dati all'Agenzia delle Entrate.
COME PRESENTARE LA COMUNICAZIONE
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